NORMATIVA
Iperammortamento 2026: cosa cambia col decreto MIMIT di luglio
L'incentivo che sostituisce Transizione 5.0 è pienamente operativo: maggiorazione fino al 180% del costo dei beni, sportello GSE aperto, investimenti ammessi fino a settembre 2028. La scheda per decidere se anticipare o rinviare l'ordine.
Redazione · 16 luglio 2026
L’iperammortamento 2026 è a regime. A luglio 2026 il quadro attuativo è completo: il decreto interministeriale MIMIT-MEF ha fissato beni ammessi, aliquote e procedure, e lo sportello GSE per prenotare il beneficio è aperto. Chi ha investimenti in macchinari pianificati per la seconda metà dell’anno ha ora tutti gli elementi per decidere.
Perché ti riguarda: se compri un bene strumentale nuovo tra il 2026 e il settembre 2028, la deduzione fiscale può quasi triplicare rispetto all’ammortamento ordinario. Ma serve una comunicazione preventiva al GSE, e la coda amministrativa non è banale.
Chi può usare l’incentivo?
Tutte le imprese residenti in Italia e le stabili organizzazioni di soggetti esteri, senza distinzione di forma giuridica, settore, dimensione o regime fiscale: è il perimetro definito dal MIMIT nella scheda della misura, che attua l’articolo 1, commi 427-436, della legge di bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199).
La misura non è un credito d’imposta ma una maggiorazione del costo di acquisizione ai soli fini fiscali: aumenta le quote di ammortamento deducibili, o i canoni di leasing, e riduce quindi le imposte dovute negli anni di ammortamento del bene. Chi non ha utili sufficienti da abbattere ne beneficia più lentamente. È il primo punto da valutare col commercialista prima di firmare l’ordine.
Quali beni rientrano?
Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026, firmato dal MIMIT il 4 maggio e dal MEF il 7 maggio, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio e pubblicato dal Ministero l’11 giugno, ammette due famiglie di investimenti:
- beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa, elencati negli allegati IV e V della legge 199/2025;
- impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinati all’autoconsumo, dimensionati fino al 105% del fabbisogno aziendale.
Gli investimenti agevolabili sono quelli effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028, la finestra indicata dalla scheda della misura. Resta il requisito di interconnessione ai sistemi aziendali tipico della vecchia stagione 4.0: il macchinario deve dialogare con i sistemi di fabbrica, non basta comprarlo.
Quanto vale la maggiorazione?
Le aliquote pubblicate dal MIMIT sono graduate per scaglioni di investimento annuo:
- 180% fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% da 2,5 a 10 milioni;
- 50% da 10 a 20 milioni.
Tradotto per una PMI: con la maggiorazione del 180% prevista dalla scheda MIMIT per il primo scaglione, il costo fiscalmente riconosciuto del bene quasi triplica rispetto all’ammortamento ordinario, e il risparmio d’imposta che ne deriva copre una quota rilevante dell’esborso. Il beneficio effettivo dipende dal coefficiente di ammortamento e dalla capienza fiscale dell’impresa: senza imponibile da abbattere, la deduzione resta sulla carta.
Cosa cambia rispetto a Transizione 5.0?
Il confronto secco col regime precedente, chiuso agli investimenti a fine 2025, si gioca su tre punti.
- Strumento. Transizione 5.0 era un credito d’imposta, utilizzabile in compensazione anche senza utili. L’iperammortamento è una deduzione: serve imponibile da abbattere.
- Condizione energetica. Il credito 5.0 era subordinato a una riduzione certificata dei consumi energetici. Per i beni digitali degli allegati IV e V la nuova misura non lega il beneficio a un target di risparmio energetico, e questo elimina la parte più contestata della vecchia procedura.
- Procedura. La burocrazia non sparisce: cambia forma. La scheda MIMIT prevede comunicazione preventiva di prenotazione al GSE, comunicazioni di avanzamento e una conferma finale corredata da perizia tecnica asseverata e certificazione contabile.
Per chi nel 2025 aveva rinunciato al 5.0 per la complessità della certificazione energetica, il nuovo regime è più lineare. Per chi contava sul credito d’imposta immediato, il passaggio alla deduzione allunga i tempi di recupero.
Cosa deve fare entro fine anno chi ha già pianificato l’ordine?
Scadenza: la finestra degli investimenti va dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028; la piattaforma GSE per le comunicazioni preventive di prenotazione è operativa dal 12 giugno 2026, come da decreto direttoriale MIMIT del 10 giugno 2026.
La sequenza operativa per un ordine da chiudere nel 2026:
- verificare col fornitore che il bene rientri negli allegati IV o V della legge 199/2025;
- stimare la capienza fiscale con il commercialista: senza imponibile la deduzione resta sulla carta;
- inviare la comunicazione preventiva sulla piattaforma GSE prima di considerare il beneficio acquisito;
- pianificare da subito perizia asseverata e certificazione contabile, i due documenti della fase di conferma;
- controllare il cumulo con le altre misure attive, a partire dalla Nuova Sabatini per chi finanzia l’acquisto con leasing o finanziamento bancario.
Conviene anticipare o rinviare l’ordine?
Con una finestra che arriva a settembre 2028, il rinvio non fa perdere l’incentivo. Anticipare conviene però in due casi: se l’impresa ha utili 2026 robusti da abbattere, perché la deduzione vale quando c’è imponibile; e se i tempi di consegna dei costruttori si allungano, perché il bene deve essere effettuato e interconnesso dentro la finestra. Chi invece chiude il 2026 in perdita, o vicino al pareggio, ha un argomento razionale per spostare l’ordine sul 2027.
Il precedente insegna: chi è arrivato all’ultimo sulle scadenze di Transizione 5.0 ha pagato la coda in tempi e consulenze. La finestra è lunga, ma la fila allo sportello GSE si è già formata.