NORMATIVA
Iperammortamento 2026: fino al 180%, senza diagnosi energetica
Il decreto attuativo MIMIT-MEF del 4 maggio 2026 fissa le aliquote dell'iperammortamento: fino al 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, senza più l'obbligo di dimostrare un taglio dei consumi come chiedeva Transizione 5.0. Come funziona e cosa cambia per chi investe.
Redazione Energia B2B · 15 agosto 2026
Chi investe in macchinari non deve più dimostrare un taglio dei consumi energetici: dal 2026 basta investire, la deduzione arriva fino al 180% del costo.
Perché ti riguarda: se hai un investimento in macchinari 4.0 già in cantiere per il 2026, l’aliquota non è un credito da compensare in F24 come Transizione 5.0, ma un aumento del costo fiscale ammortizzabile: riduce l’IRES pagata negli anni dell’ammortamento, non subito. Se stavi aspettando il vincolo Made in EU per scegliere il fornitore, resta obbligatorio solo per il fotovoltaico: per tutti gli altri beni strumentali puoi comprare anche fuori dall’Unione Europea dal 1° gennaio 2026. Se non hai ancora prenotato le risorse, la piattaforma GSE ha aperto le prenotazioni il 12 giugno 2026, e la comunicazione preventiva prima di avviare l’investimento resta la prima delle cinque comunicazioni obbligatorie della procedura.
Cosa cambia rispetto a Transizione 5.0?
Il decreto attuativo firmato da MIMIT e MEF il 4 maggio 2026 sostituisce il credito d’imposta Transizione 5.0 con un meccanismo diverso nella sostanza, non solo nel nome. Transizione 5.0 subordinava il beneficio a una riduzione certificata dei consumi energetici, il 3% sulla struttura produttiva o il 5% sul processo interessato dall’investimento, verificata dal GSE con diagnosi energetica ex ante. L’iperammortamento 2026 toglie questo passaggio: secondo le ricostruzioni concordanti di Sistemiamolitalia e Commercialista.it, non serve più certificare alcun risparmio energetico per accedere al beneficio: basta l’investimento in beni strumentali 4.0.
Cambia anche la natura del vantaggio. Transizione 5.0 era un credito d’imposta, liquidità vera da usare in compensazione con imposte e contributi. L’iperammortamento non lo è: è una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto del bene, che si traduce in quote di ammortamento più alte spalmate sugli anni di vita utile del macchinario. Il beneficio fiscale reale arriva, ma diluito nel tempo attraverso una minore IRES, non come credito da spendere subito.
Quanto vale l’aliquota, in pratica?
La maggiorazione è differenziata per scaglioni di investimento, calcolati su base annua e non sul triennio. Per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro la maggiorazione è del 180%, che porta il costo fiscalmente ammortizzabile al 280% di quanto speso. Per la quota tra 2,5 e 10 milioni la maggiorazione scende al 100% (costo ammortizzabile al 200%), e per la quota tra 10 e 20 milioni al 50% (150%). Oltre i 20 milioni annui, l’investimento resta fuori dall’agevolazione.
Un esempio concreto: un’azienda che investe 1 milione di euro in un centro di lavoro connesso e interconnesso rientra tutta nel primo scaglione. La maggiorazione del 180% aggiunge 1,8 milioni al costo del bene ai soli fini dell’ammortamento fiscale, per un totale di 2,8 milioni di euro da ammortizzare secondo le aliquote ordinarie previste per quella categoria di macchinario. La dotazione complessiva dello strumento, tra la Legge di Bilancio 2026 e le risorse aggiunte dal Decreto Fiscale, arriva a 9,7 miliardi di euro per il triennio 2026-2028.
Il vincolo Made in EU è sparito davvero?
In gran parte sì, ma non ovunque. L’articolo 7 del decreto legge 38/2026 ha modificato il comma 427 della Legge di Bilancio 2026 rimuovendo il vincolo che limitava l’iperammortamento ai soli beni strumentali prodotti nell’Unione Europea o nello Spazio Economico Europeo: da questa modifica, applicabile agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026, sono ammissibili anche beni prodotti fuori dall’UE e dallo SEE. È una scelta che allarga la platea dei fornitori a listino per chi cerca il macchinario giusto senza restare vincolato ai soli produttori europei.
L’eccezione riguarda gli impianti fotovoltaici: per questa categoria di beni il requisito di produzione europea resta in vigore come condizione per l’ammissibilità all’agevolazione, secondo quanto riportano sia Gruppo AQ sia Golden Group. Chi sta valutando un investimento fotovoltaico dentro il perimetro dell’iperammortamento deve quindi continuare a verificare la provenienza dei pannelli, mentre per un centro di lavoro, un robot o un sistema di automazione il fornitore extra UE non è più un ostacolo alla deduzione maggiorata.
Come e quando si prenota sul GSE?
L’accesso passa obbligatoriamente dalla piattaforma telematica del GSE, denominata NPTR5, aperta alle prenotazioni dal 12 giugno 2026 alle ore 12:00. La procedura si articola in cinque comunicazioni obbligatorie, a partire da quella ex ante o preventiva, da inviare prima dell’avvio dell’investimento per prenotare le risorse disponibili nello stanziamento triennale. Chi avvia un investimento senza aver prima completato questo passaggio rischia di procedere senza copertura sulle risorse stanziate, che sono ripartite per anno e non illimitate.
Per le imprese con un investimento in corso di valutazione, il punto operativo è l’ordine delle operazioni: prenotazione sul portale GSE prima, non dopo, l’avvio dei lavori o dell’ordine del macchinario. È lo stesso principio già visto con Transizione 5.0, dove chi si è mosso senza passare dal portale ha spesso perso l’accesso all’incentivo per un problema di sequenza, non di merito dell’investimento.
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